Auto Con Targa Estera?

Auto con targa estera: la Corte UE boccia l’Italia

Secondo i giudici europei è illegittimo obbligare la reimmatricolazione del veicolo con targa estera a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni, perché costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

Tutto è iniziato quando il giudice di pace di Massa e Carrara ha deciso di interpellare l’organo europeo per far luce su una sanzione di questo tipo, attribuita a un cittadino residente in Italia. Nello specifico la persona in questione guidava un’auto con targa slovacca intestata alla moglie (residente in Slovacchia). Infatti, come disposto dalla norma italiana è vietato l’utilizzo di vettura con immatricolazione estera da chi residente in Italia da più di 60 giorni. Inoltre, questa violazione obbliga il trasgressore a fermare il mezzo ed immatricolarlo nel nostro Paese entro 180 giorni, pena la confisca, e a pagare una multa pari o superiore a 712 euro.

Vi ricordate la stretta per i “furbetti delle targhe estere” inserita nel decreto sicurezza del 2018?qui trovate una breve spiegazione degli articoli 93 e 132 del codice della strada che vietano la circolazione ai veicoli con targa estera a qualsiasi persona residente in Italia da più di 60 giorni. Ecco che a tre anni dal provvedimento la Corte di Giustizia della UE boccia il contenuto del decreto, considerato illegittimo perché limita la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

La domanda del giudice di Massa e Carrara nasce dall’ipotesi di una discriminazione basata sulla nazionalità, a cui si aggiunge un possibile limite di alcuni diritti riconosciuti dal TFUE agli stessi cittadini dell’Unione. Proprio come sostenuto dal giudice italiano, la Corte UE ha confermato il parere sotto il profilo del Trattato europeo: vedendo la norma del nostro Paese scontrarsi col citato articolo 63, che tutela la libertà nel movimento di capitali. Infatti, il prestito del veicolo della signora slovacca alla persona con residenza italiana è stato giudicato come una prestazione a titolo gratuito (in questo caso transfrontaliera) qualificabile come “movimento di capitali” tra gli stati membri. Uno dei capi saldi della stessa Unione, che di fatto rende inammissibile la norma italiana, anche perché la stessa Corte non individua nell’ipotesi in esame questioni di interesse generale o finalità di contrasto della frode fiscale che rendono applicabile l’articolo 93 italiano. A meno che l’auto immatricolata in uno Stato membro sia destinata all’uso permanente in un altro stato dell’Unione.

Di fatto dopo la pronuncia della Corte, la palla torna al giudice di pace di Massa e Carrara che avrà l’ultima parola sulla sentenza e valuterà l’effettivo utilizzo del veicolo in oggetto. Tuttavia, la questione non porterà in pratica a nessun cambiamento, almeno fino a quando il Parlamento italiano non terrà opportuno modificare tale norma. È anche vero che questo verdetto porta a impugnare verbali o avviare ricorsi legali (sempre nel caso che gli estremi siano validi), oltre a mettere in discussione la stessa norma, che può essere soggetta a modifiche anche per evitare rischi di procedure di infrazione UE.

La stretta sui “furbetti delle targhe estere” non tocca tuttavia tutte le auto a targa estera. Infatti, sono esclusi dalla morsa i veicoli con contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede UE; o se c’è un accordo di comodato d’uso legato all’uso del veicolo nell’ambito di un rapporto di lavoro sempre con imprese UE. Ma in questi casi ci deve essere la presenza a bordo di un documento che certifichi il titolo di utilizzo e la durata della disponibilità del veicolo con targa estera.

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